
La circolare del Ministero offre i primi chiarimenti in materia di somministrazione di lavoro, attività stagionali, durata del periodo di prova, termini di comunicazione del lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti.
Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha dettato le prime indicazioni operative sulle novità introdotte con il c.d.
Somministrazione di lavoro
Grazie al
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Ora la norma consente infatti la costituzione in capo all'utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato laddove si superi il tetto di 24 mesi. Ai fini del calcolo di tale periodo, si contano solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate dopo la data di entrata in vigore della Legge, ossia dopo il 12 gennaio 2025, senza conteggiare dunque le missioni già svolte prima di tale data. |
Ulteriori modifiche in materia riguardano:
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Attività stagionali
Il
Essendo una norma di interpretazione autentica, l'articolo 11 ha natura retroattiva e trova applicazione anche per i contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore.
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In particolare, si considerano stagionali anche quelle attività indispensabili a far fronte a intensificazioni produttive in certi periodi dell'anno ovvero a soddisfare esigenze di natura tecnico-produttiva connesse a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa. Spetta in ogni caso alla contrattazione collettiva chiarire nel dettaglio in che modo dette caratteristiche vadano riscontrate. |
Per prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, gli Stati sono tenuti ad introdurre una o più misure relative
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L'unica misura a livello europeo volta a limitare il suddetto abuso è l'individuazione da parte del Legislatore e della contrattazione collettiva di ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo.
Durata del periodo di prova
Partendo dal presupposto che la durata del periodo di lavoro a tempo determinato deve essere proporzionata alla durata del contratto, il
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Tali limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, salvo non si tratti di disposizioni più favorevoli.
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Il |
Termini per la comunicazione del lavoro agile
La
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L'inosservanza di tali modalità comunicative determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore interessato. |
Dimissioni per fatti concludenti
Il
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Il Ministero precisa che tale termine è da intendersi come minimo legale perché il datore di lavoro possa darne comunicazione all'Ispettorato, ma nulla vieta che tale comunicazione possa giungere anche in un momento successivo. |
L'assenza ingiustificata del datore di lavoro deve essere comunicata alla sede territoriale dell'Ispettorato competente.
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In tal senso, il Ministero precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro è resa inefficace se quest'ultimo riceva dopo la notifica da parte del sistema informatico del Ministero notizia delle dimissioni da parte del lavoratore. Ciò significa che le dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore telematicamente prevalgono su quelle avviate dal datore di lavoro. |
Nella comunicazione, il datore di lavoro dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore, trasmettendo la stessa comunicazione inviata all'Ispettorato anche al lavoratore, allo scopo di consentirgli di esercitare il diritto di difesa
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Quanto alle conseguenze della cessazione, il Ministero comunica che il datore di lavoro può trattenere delle competenze di fine rapporto come indennità di mancato preavviso. |
L'effetto risolutivo può essere evitato se il lavoratore prova di non essere riuscito a comunicare la sua assenza al datore di lavoro per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, gravando quindi sul lavoratore l'onere della prova. Se ciò avviene, così come nel caso in cui l'Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, non trova applicazione l'effetto risolutivo del rapporto, quindi la comunicazione resterà priva di effetti.
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Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all'Ispettorato. |
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La disposizione non si applica con riferimento:
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