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28 marzo 2025
Collegato Lavoro: dal Ministero le prime indicazioni operative

La circolare del Ministero offre i primi chiarimenti in materia di somministrazione di lavoro, attività stagionali, durata del periodo di prova, termini di comunicazione del lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti.

di La Redazione

Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha dettato le prime indicazioni operative sulle novità introdotte con il c.d. Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) che di seguito si riassumono in breve.

Somministrazione di lavoro

Grazie al Collegato Lavoro, si elimina la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori di oltrepassare il limite complessivo dei 24 mesi (anche non continuativi) per le missioni a tempo determinato di uno stesso lavoratore somministrato quando l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

attenzione

Ora la norma consente infatti la costituzione in capo all'utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato laddove si superi il tetto di 24 mesi. Ai fini del calcolo di tale periodo, si contano solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate dopo la data di entrata in vigore della Legge, ossia dopo il 12 gennaio 2025, senza conteggiare dunque le missioni già svolte prima di tale data.
Allo stesso tempo, in virtù del principio tempus regit actum, le missioni in corso al 12 gennaio 2025 potranno giungere a naturale scadenza, fino al 30 giugno 2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. In tal caso, i periodi di missione maturati dopo il 12 gennaio 2025 dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi.

Ulteriori modifiche in materia riguardano:

precisazione

  • Altre categorie escluse dal tetto del 30% dei lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore e che quindi sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. Si tratta dei contratti conclusi in fase di avvio di nuove attività; da start up innovative; per lo svolgimento di attività stagionali; per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli; per la sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori over 50.
  • Non trova applicazione l'obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento (UE) 651/2014.

Attività stagionali

Il Collegato Lavoro chiarisce che le tipologie di attività di lavoro stagionale sono riconducibili anche a quelle contemplate dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
Essendo una norma di interpretazione autentica, l'articolo 11 ha natura retroattiva e trova applicazione anche per i contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore.

attenzione

In particolare, si considerano stagionali anche quelle attività indispensabili a far fronte a intensificazioni produttive in certi periodi dell'anno ovvero a soddisfare esigenze di natura tecnico-produttiva connesse a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa. Spetta in ogni caso alla contrattazione collettiva chiarire nel dettaglio in che modo dette caratteristiche vadano riscontrate.

Per prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti o rapporti a tempo determinato, gli Stati sono tenuti ad introdurre una o più misure relative

precisazione

  • A ragioni obiettive per giustificare il rinnovo dei contratti o dei rapporti;
  • Alla durata massima totale dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
  • Al numero dei rinnovi dei contratti/rapporti.

L'unica misura a livello europeo volta a limitare il suddetto abuso è l'individuazione da parte del Legislatore e della contrattazione collettiva di ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo.

Durata del periodo di prova

Partendo dal presupposto che la durata del periodo di lavoro a tempo determinato deve essere proporzionata alla durata del contratto, il Collegato Lavoro specifica che per i contratti instaurati a decorrere dal 12 gennaio 2025, il periodo di prova deve essere pari, in linea generale, a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario a partire dal giorno di inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, la nuova Legge prevede un limite minimo per la prova (2 giorni) e dei limiti massimi che si differenziano a seconda della durata del contratto:

precisazione

  • Per i rapporti a termine di durata fino a 6 mesi, il limite massimo è pari a 15 giorni;
  • Per i rapporti di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, il limite massimo arriva a 30 giorni di lavoro effettivo.

Tali limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, salvo non si tratti di disposizioni più favorevoli.

attenzione

Il Collegato Lavoro non indica il livello di contrattazione richiesta a tal fine. Il Ministero del Lavoro precisa che si debba aver riguardo al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, tenuto conto che si intende per più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova.

Termini per la comunicazione del lavoro agile

La Legge n. 203/2024 prevede che per modificare la durata originariamente comunicata dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione entro i 5 giorni successivi alla proroga o alla cessazione anticipata.

attenzione

L'inosservanza di tali modalità comunicative determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Dimissioni per fatti concludenti

Il Collegato Lavoro ha introdotto la possibilità che il rapporto di lavoro possa concludersi in seguito all'assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae oltre il termine stabilito dal CCNL applicabile ovvero, in mancanza di precisazione, oltre i 15 giorni, da intendersi di calendario.

attenzione

Il Ministero precisa che tale termine è da intendersi come minimo legale perché il datore di lavoro possa darne comunicazione all'Ispettorato, ma nulla vieta che tale comunicazione possa giungere anche in un momento successivo.

L'assenza ingiustificata del datore di lavoro deve essere comunicata alla sede territoriale dell'Ispettorato competente.

attenzione

In tal senso, il Ministero precisa che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro è resa inefficace se quest'ultimo riceva dopo la notifica da parte del sistema informatico del Ministero notizia delle dimissioni da parte del lavoratore. Ciò significa che le dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore telematicamente prevalgono su quelle avviate dal datore di lavoro.

Nella comunicazione, il datore di lavoro dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore, trasmettendo la stessa comunicazione inviata all'Ispettorato anche al lavoratore, allo scopo di consentirgli di esercitare il diritto di difesa ex art. 24 Cost..

attenzione

Quanto alle conseguenze della cessazione, il Ministero comunica che il datore di lavoro può trattenere delle competenze di fine rapporto come indennità di mancato preavviso.

L'effetto risolutivo può essere evitato se il lavoratore prova di non essere riuscito a comunicare la sua assenza al datore di lavoro per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, gravando quindi sul lavoratore l'onere della prova. Se ciò avviene, così come nel caso in cui l'Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, non trova applicazione l'effetto risolutivo del rapporto, quindi la comunicazione resterà priva di effetti.

attenzione

Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all'Ispettorato.

attenzione

La disposizione non si applica con riferimento:

  • Alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza;
  • Alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
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