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24 febbraio 2025
Dimissioni per fatti concludenti: riflessi su NASpI e oneri del datore di lavoro

Si tratta della nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro introdotta dalla Legge n. 203/2024, c.d. Collegato Lavoro.

di La Redazione

Con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro introdotta dal c.d. Collegato Lavoro (L. n. 203/2024).
L'articolo 19
così dispone:

legislazione

«In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

In tal caso il rapporto di lavoro si intende dunque risolto con effetto immediato e non seguono le formalità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie, cioè la comunicazione e l'eventuale revoca per via telematica a pena di inefficacia, e nemmeno il rispetto del termine di preavviso. 

attenzione

Tuttavia, l'effetto risolutivo non ha luogo in due casi:

  • laddove il lavoratore dimostri che non ha potuto comunicare i motivi alla base della sua assenza al datore di lavoro per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore stesso;
  • nel caso in cui sia l'Ispettorato ad accertare in via autonoma la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.

Nel caso in cui si verifichi detta fattispecie, due sono i riflessi significativi:

esempio

  • non operano le disposizioni in materia di NASpI, dunque il lavoratore non potrà accedervi perché non rientra tra le casistiche contemplate dalla legge;
  • in presenza di un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché la cessazione del rapporto di lavoro non dà accesso alla NASpI.

Nel messaggio anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

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