
Si tratta della nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro introdotta dalla Legge n. 203/2024, c.d. Collegato Lavoro.
Con il
L'articolo 19
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«In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza». |
In tal caso il rapporto di lavoro si intende dunque risolto con effetto immediato e non seguono le formalità di cui all'
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Tuttavia, l'effetto risolutivo non ha luogo in due casi:
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Nel caso in cui si verifichi detta fattispecie, due sono i riflessi significativi:
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Nel messaggio anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.