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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1507
Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi...

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