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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1545
Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

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