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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1544
Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità (765), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

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