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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1551
Inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516 (...

Note:
(1)

Si vedano i seguenti testi normativi: L. 20 marzo 1913, n. 272 e relativo regolamento emanato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e tassa sui contratti di borsa; R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella L. 5 gennaio 1933, n. 118, modificazioni inerenti alle borse valori; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 216; L. 23 marzo 1983, n. 77, istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare; L. 4 giugno 1985, n. 281, disposizioni sulla Consob; L. 2 gennaio 1991, n. 1, disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; D.L.vo 23 luglio 1996, n. 415, recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari; D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Per le operazioni di prestito su titoli, si veda anche il D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, convertito nella L. 6 marzo 1996, n. 110.

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