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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1514
Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla (1210), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo...

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 150 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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