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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1535
Proroga dei contratti a termine

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

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