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30 novembre 2022
Certificazione della parità di genere: le regole per richiedere l’esonero contributivo

È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro che definisce i criteri e le modalità di fruizione del beneficio contributivo per i datori di lavoro privati in possesso di certificazione della parità di genere.

La Redazione

Il sistema nazionale di certificazione della parità di genere è stato istituito dalla Legge n. 162/2022 con lo scopo di monitorare le condizioni di lavoro di uomini e donne nonché diffondere maggiore consapevolezza e cultura sulle questioni di genere.
Per sostenere la procedura di certificazione, l'art. 5 L. n. 162/2022 ha previsto, a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero (in misura massima dell'1%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere.
Sono escluse da tale beneficio le Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della predetta disposizione, definisce criteri e modalità di concessione di tali esoneri. Il beneficio contributivo, originariamente finanziato per il solo 2022, è diventato misura stabile, con dote di 50 milioni annui, per disposizione della legge di bilancio 2022.
Per essere ammesse, le aziende devono possedere la certificazione di genere e presentare, per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o dei soggetti intermediari e solo in via telematica, una domanda all'INPS secondo termini e modalità fissate dallo stesso Istituto con proprie istruzioni. Le domande verranno verificate dall'INPS sulla base delle informazioni in suo possesso e ammetterà l'azienda al beneficio per l'intero periodo di validità della certificazione (3 anni).
Per favorire il più ampio accesso all'esonero, il Decreto stabilisce che, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti in relazione al numero di domande ammesse, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

Il comma 5 del Decreto prevede altresì che, in attuazione dell'art. 1, c. 138, L. n. 234/221, ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere.

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