Sgravio parità di genere: domande entro il 30 aprile 2024 con certificazione ottenuta entro fine anno
Con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, l'INPS ha fornito dei chiarimenti in relazione all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis D. Lgs. n. 198/2006. L'Istituto comunica, in particolare, l'avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori che abbiano conseguito detta certificazione entro il 31 dicembre 2023.
Si ricorda che alle aziende in possesso dei requisiti spetta un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pariall'1%, nel limite massimo di 50mila euro annui, e che la certificazione della parità di genere può essere rilasciata solo dagli Organismi di certificazione accreditati che riportano il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento.
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Le domande volte ad ottenere il riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024, seppur la certificazione debba essere rilasciata entro il 31 dicembre 2023.
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A tal fine, è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN_2023” per consentire l'invio delle richieste di accesso alla misura. Nella domanda dovranno essere indicati, con riferimento al periodo di validità della certificazione, i seguenti elementi:
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- Dati identificativi del datore di lavoro;
- Retribuzione media mensile globale stimata;
- Aliquota datoriale media per la contribuzione;
- Forza aziendale media stimata;
- Periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando la data di rilascio della stessa;
- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione.
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Al termine dell'elaborazione delle istanze, sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero attraverso il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
L'Istituto coglie l'occasione per precisare che
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- I datori di lavoro privati che abbiano presentato la domanda di esonero e siano in possesso della certificazione citata non devono ripresentare la domanda, poiché in seguito all'accoglimento della stessa, l'esonero è automaticamente riconosciuto per i 36 mesi di validità della certificazione;
- Coloro che hanno presentato la domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa;
- I datori di lavoro che, infine, abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato poi non coerente con i requisiti di legge, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi indebitamente fruiti.
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