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14 agosto 2024
Esonero contributivo parità di genere: una chance per rettificare e inoltrare una nuova domanda entro il 15 ottobre

Si tratta dell’errore presente nel modulo di richiesta relativo all’indicazione della retribuzione media mensile globale, elemento essenziale ai fini dell’elaborazione delle domande. Per questo, l’INPS consente ai datori di lavoro interessati di rinunciare alla domanda e di procedere alla trasmissione di una nuova, corretta, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

di La Redazione

Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’INPS interviene per fornire alcune precisazioni con riferimento all’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre 2023.
Nonostante l’Istituto infatti abbia illustrato attraverso diversi messaggi le modalità di compilazione della domanda, è stato constatato l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati di una retribuzione media mensile globale non coerente (perché inferiore) rispetto a quella effettiva.

A tal riguardo, l’INPS precisa che la retribuzione media mensile globale da indicare nel modulo di richiesta:

esempio

  • È elemento essenziale della domanda;
  • Va intesa come media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione;
  • Si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere dal datore interessato a beneficiare dell’esonero, e non alla retribuzione del singolo lavoratore, facendo quindi riferimento all’ammontare delle retribuzioni della totalità dei lavoratori.

Ciò chiarito, con l’obiettivo di consentire una elaborazione corretta delle domande, l’Istituto comunica che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano compilato erroneamente il campo relativo alla retribuzione media mensile globale, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda.

attenzione

In questo modo, i datori di lavoro presenteranno una nuova domanda che deve essere effettuata entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Laddove il datore di lavoro non rettifichi la domanda, in presenza dei requisiti di legge, l’INPS accoglierà la medesima per il minore importo determinato in base alla retribuzione media mensile globale stimata ed erroneamente indicata.

Nello stesso messaggio, l’Istituto coglie l’occasione per ricordare quanto segue:

precisazione

  • I datori di lavoro che abbiano già presentato la domanda e siano in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 162/2021 e del DM 29 aprile 2022 non devono ripresentare la domanda perché, in seguito all'accoglimento, è automaticamente riconosciuto l'esonero per tutti i 36 mesi di validità. Ciò significa che in caso di inoltro della domanda presentata per il 2022, quella trasmessa per la certificazione conseguita nel 2023 sarà respinta;
  • I datori che abbiano indicato erroneamente nella domanda un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione, sanando l'INPS in via automatica l'errore.

Per le modalità di fruizione, valgono le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 137/2022.

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