Chiarimenti dall’INPS su reddito di cittadinanza e Assegno unico e universale alla luce della nuova normativa
Con la circolare n. 61/2023, l'INPS ha illustrato le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 alla normativa in materia di reddito di cittadinanza, fornendo apposite indicazioni per la gestione delle prestazioni fino alla loro abrogazione prevista a partire dal 1° gennaio 2024.
Con il Decreto Lavoro, poi, recentemente convertito in legge (L. n. 85/2023), sono state istituite le misure dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Mentre il primo è istituito a partire dal 2024, il secondo decorrerà dal 1° settembre 2023, ma è incompatibile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza.
Il D.L. n. 48/2023 ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del reddito di cittadinanza, già oggetto della citata circolare INPS, e in ragione di ciò l'Istituto ha precisato che verrà meno insieme alla corresponsione della misura anche quella d'ufficio dell'Assegno unico e universale (AUU) sul reddito di cittadinanza.
Con il messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023, l'INPS spiega infatti che
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- I nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle 7 mensilità del reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l'ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza;
- La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del reddito di cittadinanza, in attesa dell'eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023;
- In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l'Assegno unico e universale verrà erogato per l'intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d'ufficio nel caso di ripresa dell'erogazione del reddito di cittadinanza;
- Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del reddito di cittadinanza per le 7 mensilità dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell'AUU qualora percepiscano la quota integrativa nell'importo del reddito di cittadinanza entro l'ultimo giorno del mese di competenza del medesimo.
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