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27 novembre 2023
Reddito di cittadinanza quasi al capolinea: entro il 30 novembre le ultime domande

Nonostante la Carta RdC resterà attiva anche nei primi mesi del 2024, l'INPS comunica che non potranno essere acquisite nuove domande oltre la data del 30 novembre 2023.

La Redazione

Dal 1° gennaio 2024 termina la fruizione del Reddito di cittadinanza: così ha stabilito la Legge di bilancio 2023 all'art. 1, comma 318.

Con il messaggio n. 4179 del 24 novembre 2023, l'INPS fornisce indicazioni in merito al termine ultimo ai fini della presentazione delle domande e della gestione di quelle sospese per la fruizione delle 7 mensilità.
Come precedentemente disposto, per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione terminerà con la fine dell'anno in corso, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto spettante eventualmente a titolo di AUU fino al mese di febbraio 2024 (messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023).

Ciò significa che la Carta RdC resterà attiva anche nei primi mesi del 2024, evidenziando che non potranno essere acquisite nuove domande oltre la data del 30 novembre 2023. Qualora però le domande siano presentate per il tramite di intermediari, sarà consentita la trasmissione delle medesime fino al 20 dicembre 2023, a patto che gli utenti abbiano presentato richiesta all'intermediario entro il 30 novembre. La stessa data è significativa per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell'eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità. A tal fine, l'Istituto precisa che 

attenzione

«Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura».

Le stesse scadenze valgono per il pagamento di eventuali arretrati.

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