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19 gennaio 2024
In Gazzetta il decreto sulle modalità di partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’ADI e del SFL

Il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, nonché le modalità di attuazione e gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 il Decreto sottoscritto il 15 dicembre 2023 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto le modalità e i termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) da parte dei beneficiari ADI e SFL, ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, D.L. n. 48/2023.

La mancata partecipazione al PUC da parte dei beneficiari dell'ADI, qualora l'impegno sia previsto nell'ambito del patto di inclusione sociale o nel patto di servizio, comporta infatti la decadenza dal beneficio, mentre la partecipazione da parte dei componenti il nucleo familiare non tenuti agli obblighi connessi alla misura è facoltativa.
L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune ovvero altra amministrazione pubblica convenzionata a tal fine con lo stesso che può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri enti pubblici nelle modalità previste dall'Allegato 1 al Decreto.

Per il soggetto obbligato, il PUC comporta un impegno non inferiore alle 8 ore a settimana fino a un massimo di 16, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le altre attività svolte dal beneficiario.
Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato, non comportando l'instaurazione di alcun rapporto di impiego. In tal senso, l'art. 2 specifica al comma 5 che i soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione del personale dipendente dell'ente pubblico proponente o del gestore in caso di esternalizzazione di servizi o dell'ente del terzo settore.
Inoltre, non possono essere oggetto dei PUC attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.

Il catalogo dei PUC è comunicato dal Comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI e messo altresì a disposizione tra le piattaforme che compongono il sistema informativo degli operatori sociali accreditati e di quelli del CPI competente.
Il dettaglio della procedura è descritta all'art. 3 del Decreto.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 4, 

legislazione

«Ai beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

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