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19 dicembre 2023
Assegno di inclusione: le istruzioni dell’INPS

Dal 18 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda per beneficiare della nuova misura introdotta dal Decreto Lavoro: l'Assegno di inclusione. Nella circolare in commento, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative.

La Redazione

In concomitanza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo della misura dell'Assegno di inclusione (ADI) in partenza dal 1° gennaio 2024, giungono le prime indicazioni dell'INPS sulla presentazione della domanda.
A partire dal 18 dicembre è infatti possibile trasmettere la domanda per beneficiare a partire dal nuovo anno della nuova misura introdotta con il Decreto Lavoro e che segue quella del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), già attiva dal 1° settembre 2023.

Spiega l'Istituto che la domanda può essere presentata direttamente dal sito istituzionale accedendo alla sezione dedicata all'ADI mediante SPID almeno di livello 2, CNS o CIE, ovvero avvalendosi degli istituti di Patronato. Sarà possibile rivolgersi ai CAF solo a partire dal 1° gennaio 2024. Insieme alla domanda sarà necessaria la sottoscrizione del PAD all'interno del SIISL. Tale adempimento è decisivo ai fini dell'accoglimento della richiesta.

Con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023, l'INPS fa il punto e completa il quadro della nuova misura di contrasto alla povertà e alla fragilità, ricordando innanzitutto i requisiti di accesso. Trattasi nello specifico dei nuclei familiari con un ISEE che non supera i 9.360euro che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

precisazione

  • Minorenne;
  • Con disabilità;
  • Ultra 60enne;
  • In condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla P.A..

Il beneficio verrà erogato su base annua ad integrazione del reddito familiare e si compone di:

precisazione

  • Quota A ad integrazione del reddito familiare fino a 6mila euro annui ovvero fino a 7.560euro ove il nucleo sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone aventi tale età ed altre in condizione di disabilità grave o non autosufficienti. La quota A si moltiplica per la scala di equivalenza presente al comma 4 dell'art. 2 D.L. n. 48/2023 verificata in base alle informazioni rilevabili dall'ISEE, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni contenute nella domanda. Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di ISEE, la verifica dei requisiti avverrà sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, restando salva la necessità di procurarsi e presentare un ISEE in corso di validità per le erogazioni successive;
  • Quota B ad integrazione del reddito dei nuclei familiari che risiedono in abitazioni concesse in locazione con contratto regolarmente registrato, il cui importo varia sulla base dei dati ricavabili dall'ISEE e comunque fino a un massimo di 3.360euro.

L'Assegno viene erogato dall'Istituto a cadenza mensile attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane e per un massimo di 18 mesi, potendo poi essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L'erogazione segue la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è subordinata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa: a seguito della valutazione espletata dai servizi sociali del proprio Comune, i singoli componenti potranno infatti essere avviati a specifici percorsi di lavoro o di formazione ovvero seguiti dai servizi sociali, qualora considerati non attivabili.

attenzione

I soggetti beneficiari dell'assegno aventi un'età compresa tra i 18 e i 59 anni con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati direttamente ai Centri per l'impiego per la sottoscrizione del PSP (Patto di servizio personalizzato).

novita

Con il messaggio n. 80 del 9 gennaio 2024, l'INPS comunica che è stato adottato lo schema di convenzione INPS-CAF per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di ADI e di SFL e relative comunicazioni.
Lo schema di convenzione vale 2 anni.

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