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4 novembre 2024
Assegno di inclusione sospeso se non si comunica all’INPS il reddito derivante dall’avvio di un’attività di lavoro dipendente

È prevista invece la decadenza dal beneficio una volta trascorsi tre mesi in assenza di comunicazione.

di La Redazione

Giungono le indicazioni dell'INPS sulle sorti dell'Assegno di inclusione in caso di omessa comunicazione del reddito derivante dall'avvio di un'attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio (INPS, messaggio n. 3624/2024).
A fronte di tali casistiche, la normativa prevede infatti che il componente del nucleo familiare che abbia avviato l'attività di lavoro dipendente debba provvedere alla comunicazione del reddito che ne deriva entro 30 giorni dalla data di avvio. In assenza di comunicazione, l'erogazione del beneficio è sospesa fino all'ottemperanza dell'obbligo e comunque non oltre 3 mesi dall'inizio dell'attività, trascorsi i quali la misura decade.

L'Istituto ricorda che il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3mila euro lordi l'anno, mentre la parte eccedente sì, a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Analogamente, è necessario dare comunicazione all'Istituto dell'avvio di eventuali percorsi di politica attiva del lavoroche prevedano indennità/benefici di partecipazione, ovvero in caso di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese.

precisazione

Per adempiere a tali obblighi, l'INPS ha messo a disposizione l'apposito modello, utilizzabile dal 18 marzo 2024 in poi, ovvero “ADI-Com Esteso”.

La presentazione del modello determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l'eventuale riduzione dell'importo mensile, se necessario, fermo restando che la sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate non erogate in attesa della presentazione del modello.

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