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4 gennaio 2024
Le istruzioni INPS in vista dell’esonero contributivo per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL

Con la circolare in commento, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative con riguardo all'esonero contributivo previsto per le assunzioni e per le trasformazioni dei contratti di lavoro di soggetti che beneficiano dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

La Redazione

Con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali legati all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che beneficiano dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.L. n. 48/2023, infatti, ai datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, nonché mediante apprendistato, i beneficiari delle suddette misure è riconosciuto, per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL) nel limite massimo di 8mila euro su base annua.
L'esonero si riduce al 50% nel caso in cui detti beneficiari siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, sempre per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro e nel rispetto del limite massimo di 4mila euro su base annua.

Possono accedere all'esonero tutti i datori di lavoro privati, anche quelli del settore agricolo. Inoltre, l'esonero spetta, nella misura e alle condizioni indicate, anche alle Agenzie per il lavoro, agli enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 276/2003, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che per statuto svolgono tra le loro attività servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, quando l'attività di intermediazione sia destinata a persone con disabilità.

attenzione

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione previsti dall'art. 31, D. Lgs. n. 150/2015, oltre al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e dei presupposti delineati dal Decreto Lavoro.
Inoltre, l'efficacia dell'esonero è subordinata al rispetto della disciplina sugli aiuti “de minimis”.

Si precisa che l'esonero contributivo in oggetto è compatibile e aggiuntivo con quelli previsti per l'occupazione giovanile e per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate disposti dalla L. n. 197/2022. Tuttavia, essendo tali misure applicabili per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l'incentivo in oggetto per quelle a partire dal 1° gennaio 2024, tale cumulabilità si ritiene non operante.
Essa opera, invece, con riferimento all'incentivo economico previsto per l'assunzione di soggetti disabili ex art. 13L. n. 69/1999.

Il datore di lavoro potrà richiedere l'agevolazione attraverso l'apposito Portale avvalendosi del modulo di istanza online ad hoc, di cui verrà data notizia della relativa pubblicazione con apposito messaggio. Solo in seguito, sarà possibile calcolare l'ammontare del beneficio spettante.

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