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11 settembre 2024
Rendicontazione di sostenibilità: in GU le norme di attuazione della CSRD
Pubblicato il D.Lgs. n. 125/2024 che, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (CSRD), rende obbligatoria in Italia la rendicontazione sulla sostenibilità, imponendo nuove norme e standard di trasparenza alle imprese.
di La Redazione
In G.U. n. 212/2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 125/2024 recante «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CEe della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità».

precisazione

La Direttiva 2022/2464/UE (CSRD) è stata emanata nell'ambito del Green Deal per regolamentare la comunicazione delle informazioni non finanziarie da parte di alcune organizzazioni, rendendo obbligatoria, a partire dall'esercizio 2024, la rendicontazione societaria di sostenibilità per tutte le aziende comunitarie con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 40 milioni di euro.

Nello specifico, il Decreto rende obbligatoria in Italia la rendicontazione sulla sostenibilità, imponendo nuove norme e standard di trasparenza alle imprese. Trattasi di importanti novità che riguardano le informazioni da inserire nel bilancio di esercizio, che comprenderanno non solo quelle finanziarie, ma anche quelle di sostenibilità in ordine ad impatti, rischi ed opportunità legate ai temi ESG.

Cos'è la rendicontazione di sostenibilità

La sustainability reporting attiene a tutte le attività di reportistica e di rendicontazione sugli obiettivi legati all'ESG e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione. In particolare, trattasi della misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni, in relazione alla performance dell'organizzazione rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Ambito di applicazione

Il Decreto riguarda:
  • le società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonchè della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato;
  • imprese di assicurazione ex art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005 ed imprese ex art. 95, commi 2 e 2-bis dello stesso Decreto (indipendentemente dalla forma giuridica);
  • enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),del regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (indipendentemente dalla forma giuridica).

Entrata in vigore

Il presente Decreto si applica:
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva
    • alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
    • agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva
    • alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 
    • alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2).
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva
    • alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10; 
    • agli enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 
    • alle imprese di assicurazione captive, definite all'art.13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni odi piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. 
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