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11 settembre 2024
Rendicontazione di sostenibilità: in GU le norme di attuazione della CSRD
Pubblicato il D.Lgs. n. 125/2024 che, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE (CSRD), rende obbligatoria in Italia la rendicontazione sulla sostenibilità, imponendo nuove norme e standard di trasparenza alle imprese.
di La Redazione
In G.U. n. 212/2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 125/2024 recante «Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CEe della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità».
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La Direttiva 2022/2464/UE (CSRD) è stata emanata nell'ambito del Green Deal per regolamentare la comunicazione delle informazioni non finanziarie da parte di alcune organizzazioni, rendendo obbligatoria, a partire dall'esercizio 2024, la rendicontazione societaria di sostenibilità per tutte le aziende comunitarie con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 40 milioni di euro. |
Cos'è la rendicontazione di sostenibilità
La sustainability reporting attiene a tutte le attività di reportistica e di rendicontazione sugli obiettivi legati all'ESG e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione. In particolare, trattasi della misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni, in relazione alla performance dell'organizzazione rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.Ambito di applicazione
Il Decreto riguarda:
- le società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonchè della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato;
- imprese di assicurazione
ex art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005 ed imprese ex art.95, commi 2 e 2-bis dello stesso Decreto (indipendentemente dalla forma giuridica); - enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),del regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (indipendentemente dalla forma giuridica).
Entrata in vigore
Il presente Decreto si applica:
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per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
- alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'
art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 , che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
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per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
- alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
- alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2).
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per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
- alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10;
- agli enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
- alle imprese di assicurazione captive, definite all'art.13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni odi piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
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