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4 ottobre 2024
Le novità in ambito sportivo dalla conversione in legge del Decreto Omnibus
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus) che contiene anche alcune disposizioni riguardanti l'ambito sportivo.
di La Redazione
La Camera, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, già approvato dal Senato e sul quale qualche giorno fa era stata posta la questione di fiducia dal Governo.
Il testo introduce alcune novità anche in ambito sportivo, in particolare per quanto concerne l'aspetto fiscale, di seguito analizzate.
Agevolazioni IVA per ASD e SSD
All'art. 3 viene stabilito che, fino all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021 (attualmente fissata al 1° gennaio 2025), possono essere considerate fuori dall'applicazione IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da ASD e SSD nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.
Dal 1° gennaio 2025, verrà meno la previsione del “fuori campo IVA” e le prestazioni rese da ASD e SSD saranno esenti da IVA a patto che gli enti siano qualificati come soggetti non lucrativi.
Bonus sponsorizzazioni sportive
L'art. 4 rinnova il credito di imposta sponsorizzazioni sportive ex art. 81 del D.L. n. 104/2020, per il quale è autorizzata una spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.
L'agevolazione è riconosciuta a:
  • lavoratori autonomi;
  • imprese ed enti non commerciali che dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024 hanno effettuato o effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni comprese, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre;
  • società sportive professionistiche nonché ASD e SSD iscritte al RASD operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, che:
    • svolgono attività sportiva giovanile;
    • presentano ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

precisazione

Tale ultimi requisito relativo ai ricavi non è richiesto qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero con i alri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di coloro che aderiscono al regime previsto dalla L. n. 398/1991.
Aliquota IVA ridotta del 5% per i corsi di attività sportive invernali
L'articolo 5, commi da 1 a 3, dispone la riduzione del 5% dell'aliquota IVA in ordine all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali.
Nello specifico, viene stabilito che:

attenzione

In G.U. n. 236/2024, è stata pubblicata la legge di conversione (n. 143/2024), con modificazioni, del Decreto Omnibus.

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