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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1120
Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (...

Note:
(1)

Si veda l'art. 26, comma 5, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si riporta il testo:

«Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1120 del codice civile».

A norma dell'art. 30, comma 2, della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

(2)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(3)

Si veda l'art. 26, comma 5, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si riporta il testo:

«Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1120 del codice civile».

(4)

A norma dell'art. 30, comma 2, della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'

L. 17 febbraio 1992, n. 179. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

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