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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1137
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

(1)

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 11, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

(5)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 11, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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