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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1136
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

(1) (2)

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 14 della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(2)

A norma dell'art. 66, sesto comma, att. c.c., come da ultimo modificato dall'art. 5 bis, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella L. 27 novembre 2020, n. 159, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

(3)

L'art. 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, dispone:

«10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

«Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

«La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.

«In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

«Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini».

(4)

A norma dell'art. 17 quinquies, comma 2 e 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste da questo comma. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, c.c.

(5)

A norma dell'art. 17 quinquies, comma 2 e 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste da questo comma. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, c.c.

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