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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1187
Computo del termine

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno...

Note:
(1)

Si veda anche, la L. 24 gennaio 1962, n. 13, sulla proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende e istituti di credito.

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