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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1124
Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

(1)

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Manutenzione e ricostruzione delle scale» è stata così sostituita dall'attuale: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori» dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

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