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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1197
Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita (...

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