È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 160/2024 che prevede, tra le altre cose, una serie di disposizioni urgenti in materia di lavoro, tra cui l’operatività degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) per i datori di lavoro a partire dal 2026.
È in vigore il D.L. n. 160/2024 (G.U. n. 253/2024) recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Di particolare interesse è il Capo I che introduce una serie di disposizioni in materia di lavoro che sono utili a contrastare il lavoro sommerso, a fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti nel settore della moda e a rafforzare l'assolvimento degli obblighi contributivi attraverso l'introduzione degli ISAC. Vediamo di seguito le misure nel dettaglio.
Contrasto al lavoro sommerso
Il comma 8 dell'
ISAC dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, per i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell'
Si partirà da due settori: hotellerie e grande distribuzione, presumendo che essi siano quelli maggiormente a rischio di evasione ed elusione contributiva, mentre entro il 31 agosto 2026 si assisterà alla graduale estensione ad almeno altri 6 settori a rischio.
L'introduzione dello strumento era già stata prevista dalla Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, anche se l'applicazione è prevista solo a decorrere dal 2026, e prende spunto dalla disciplina degli ISA con lo scopo di verificare la congruità aziendale in reazione agli obblighi contributivi.
Entro il 31 dicembre 2025 è prevista invece l'adozione di un decreto contenente le misure di premialità e l'esclusione dell'applicabilità degli ISAC per determinate categorie di contribuenti.
Accesso al PNS
Si tratta del Portale Nazionale del Sommerso (PNS) che prevede adesso l’accessibilità anche per le PP.AA. e per gli enti che erogano/gestiscono fondi pubblici per finalità di verifica nelle attività di propria competenza.
80,7 milioni di euro contro la crisi occupazionale nel settore della moda
È prevista una integrazione al reddito per i dipendenti di datori di lavoro con forza occupante media fino a 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti che operano nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.
La misura è riconosciuta dall’INPS per un massimo di 10 settimane in misura pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non effettuate, mentre l’erogazione spetta direttamente al datore di lavoro, fatta salva espressa richiesta di quest’ultimo all’INPS di erogazione diretta ai lavoratori.