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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 2
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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