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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 19
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

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