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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 88
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L. cost. 4 novembre 1991, n. 1, recante modifiche a questo articolo della Costituzione.

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