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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 85
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

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