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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 61
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

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