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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 90
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta...

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