
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Questo articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 1 della L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato dalla
La parola: «seicentotrenta» è stata così sostituita dall'attuale: «quattrocento» dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La parola: «dodici» è stata così sostituita dall'attuale: «otto» dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Le parole: «si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta» sono state così sostituite dalle seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto» dall'art. 1, comma 2, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
L'art. 1, comma 1, lett. b), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, ha poi sostituito la parola: «seicentodiciotto» con l'attuale: «trecentonovantadue». A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.