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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 16
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

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