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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 27
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla...
Note:L. 13 ottobre 1994, n. 589. Provvedimento non presente in banca dati. art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha sostituito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale.
(1)
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. L'
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