
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).
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Le parole: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Questo articolo è stato dapprima sostituito dalla L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e poi modificato dalla
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
La parola: «trecentoquindici» è stata così sostituita dall'attuale: «duecento» dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La parola: «sei» è stata così sostituita dall'attuale: «quattro» dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.
Le parole: «o Provincia autonoma» sono state inserite all'art. 2, comma 1, lett. b), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La parola: «sette» è stata così sostituita dall'attuale: «tre» dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.