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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 57
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

(1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

...

Note:
(*)

Le parole: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(3)

La parola: «trecentoquindici» è stata così sostituita dall'attuale: «duecento» dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

(4)

La parola: «sei» è stata così sostituita dall'attuale: «quattro» dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

(6)

Le parole: «o Provincia autonoma» sono state inserite all'art. 2, comma 1, lett. b), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

(7)

La parola: «sette» è stata così sostituita dall'attuale: «tre» dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

(8)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. A norma dell'art. 4 della medesima legge, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (G.U. Serie gen. - n. 261 del 21 ottobre 2020) e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

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