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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 81
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
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Note:
(1)
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1.
A norma dell'art. 6 della medesima legge tali disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
(2)
Si veda la L. 24 dicembre 2012, n. 243, recante attuazione del principio del pareggio di bilancio. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.