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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 223 tricies
Lesione personale

Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non...

Note:
(1)

E precisamente:

«1 ) la malattia pregiudiziale alla vita della persona offesa, ovvero una malattia od una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2 ) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3 ) la malattia certamente o probabilmente insanabile;

4 ) la perdita di un senso;

5 ) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola;

6 ) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

7 ) l'impiego delle armi da sparo e di ogni altra la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona, di ogni altro strumento atto ad offendere (il cui porto sia vietato dalla legge in modo assoluto o senza giustificato motivo), delle materie esplodenti, dei gas asfissianti od accecanti oppure infine delle sostanze corrosive».

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