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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 260
Richiesta di procedimento

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma e 167, terzo comma (1) sono puniti a richiesta del Ministro della difesa ...

Note:
(1)

Le parole: «e 112» sono state così sostituite dalle parole: «112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma» dall'art. 4, comma 1 octies, del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 29 dicembre 2009, n. 197.

(2)

Questa dizione si rende necessaria dopo che l'art. 1 del D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha riunito in un unico Ministero quelli della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.

(3)

Questo periodo deve considerarsi implicitamente abrogato dopo che il D.P.C.S. 4 febbraio 1947, n. 17, ha riunito in un unico Ministero quelli della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 449 del 13 dicembre 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.

(5)

Questo numero deve ritenersi implicitamente abrogato.

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