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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 288
Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Per l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.

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