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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 283 tricies
Tribunali all'interno e all'estero

(Omissis) (1).

Note:
(1)

Successivamente alla soppressione dei Tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate (disposta dall'art. 16, comma 2, della L. 7 maggio 1981, n. 180, recante le modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, pubblicata alla voce “Uffici giudiziari militari”) la competenza per i reati militari commessi all'estero appartiene in via esclusiva al Tribunale militare di Roma. Si veda in tal senso l'art. 9 della cit. L. 7 maggio 1981, n. 180.

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