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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 234
Truffa

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 25 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4), del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 7 (ossia il danno patrimoniale di speciale gravità) del codice penale. Con la stessa sentenza l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 7, del codice penale.

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