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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 261 decies
Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale (1) si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

...

Note:
(1)

Si vedano il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante l'approvazione del codice di procedura penale ed il D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, entrambi entrati in vigore il 24 ottobre 1989, con la conseguenza di lasciare interamente vigente il rito previsto dal libro III del c.p.m.p. soltanto relativamente agli ormai rarissimi procedimenti che proseguono con l'applicazione della previgente procedura.

(2)

Questo numero deve ritenersi abrogato in base agli artt. 3, 5 e 6 della L. 7 maggio 1981, n. 180, recante le modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (riprodotto alla voce “Uffici giudiziari militari”).

(3)

Questo numero deve ritenersi implicitamente abrogato perché incompatibile con l'art. 6 della L. 7 maggio 1981, n. 180, recante le modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

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