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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 289
Incompatibilità speciali per i procedimenti militari

Oltre i casi indicati negli articoli 61 (1) e 62 (2) del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione ...

Note:
(1)

Corrispondente all'art. 36 dell'attuale c.p.p. che si riporta per quanto rilevante in questa sede:

«(Astensione). 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 (del c.p.p.) e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

«2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio».

(2)

Corrispondente all'art. 37, comma 1, del c.p.p. attuale che appresso si riproduce per quanto rilevante in questa sede:

«(Ricusazione). 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione».

(3)

Ora agli atti di Polizia giudiziaria.

(4)

Ora della Corte militare d'appello o delle sue sezioni distaccate a norma dell'art. 3 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

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