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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 264
Connessione di procedimenti

(Omissis) (1).

Note:
(1)

Questo articolo deve ritenersi implicitamente abrogato perché incompatibile con l'art. 13, comma 2, c.p.p. di cui si riporta il testo:

«Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario».

Il giudice ordinario è quindi chiamato ad intervenire qualora la legge penale comune fissi un massimo edittale maggiore di quello esistente nel c.p.m.p., considerando il minimo a parità di massimi.

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