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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 290
Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero

(1)

(Omissis) (2).

Note:
(1)

Questo articolo deve ritenersi superato dalle disposizioni esistenti in merito nell'attuale c.p.p.

(2)

Si vedano gli artt. 50 ss. c.p.p.

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