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Costituzione e codici
Codice penale militare di pace | 20 feb 1941 | N. 303 | Art. 285
Casi di rimessione e norme relative

In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, [di servizio] (1) o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 82 del 26 aprile 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole «di servizio».

(2)

Per la modifica dell'originaria denominazione si veda l'art. unico del D.L.vo C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 129, ratificato con L. 31 gennaio 1953, n. 72.

(3)

Ora Corte di cassazione a norma dell'art. 6 della L. 7 maggio 1981, n. 180.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 13 luglio 1957, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui consente che sia «non motivata» l'ordinanza con la quale il Tribunale Supremo Militare decide in Camera di Consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare.

(5)

Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato perché incompatibile con l'art. 8 della L. 7 maggio 1981, n. 180. A norma dell'art. 6 della stessa legge la competenza appartiene quindi alla Corte di cassazione pur quando i procedimenti cui la rimessione si riferisce riguardino i reati militari commessi durante la navigazione.

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