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25 maggio 2022 Fuori dall'aula
Fuori dall’aula con l’Avv. Maurizio Reale
Durante il nostro appuntamento “fuori dall'aula”, abbiamo avuto il piacere di incontrare l'avvocato Maurizio Reale, cultore della materia “Informatica Giuridica” all'Università degli Studi di Milano, nonché tra i massimi esperti di processo telematico in Italia.
di La Redazione












                    Maurizio Reale, avvocato e cultore della materia "Informatica Giuridica" all'Università degli Studi di Milano
1) Buongiorno avvocato Reale, che ne dice di fare un salto nel passato?
Mi corregga se sbaglio, ma le basi normative del processo telematico sono contenute nel d.P.R. n. 123/2001, che disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, che introdusse il processo civile telematico nell'ordinamento. A più di 20 anni dal decreto in questione, a che punto è la digitalizzazione dei processi in Italia?
La ringrazio per l'opportunità che mi concede; non sbaglia affatto, sono trascorsi oltre 20 anni dalla pubblicazione e entrata in vigore del d.P.R. n. 123/2001.
Peccato però che molti di questi siano passati senza che nulla, o forse poco, sia stato veramente fatto. 
La vera svolta, quanto alla informatizzazione del processo, c'è stata nel 2012 quando il legislatore, più per necessità che per vera convinzione, con l'emanazione del D.L 179/12 e poi con altro D.L., il 90/2014, stabiliva che, dal 30 giugno 2014, sarebbe diventato obbligatorio il deposito telematico, nei Tribunali, dei procedimenti monitori e degli atti endoprocessuali e quindi degli atti successivi a quelli con cui le parti si sarebbero costituite in giudizio.
Parlavo di necessità e quindi di scelta obbligata in quanto bisognava trovare un modo con il quale poter non risentire della carenza del personale nelle cancellerie degli uffici giudiziari posto che, questi ultimi, una volta raggiunta l'età pensionabile, non venivano sostituiti e ciò a causa dell'inesistenza di concorsi.
Il personale si trovava quindi ad operare con notevole difficoltà sia nel lavoro di front office che di back office.
Consentire o meglio, obbligare, gli avvocati al deposito telematico, nel processo civile, della maggior parte degli atti, significava dar maggiore tempo ai funzionari e dipendenti delle cancellerie di poter svolgere il loro lavoro dovendo occupare meno tempo con le attività di sportello.
Quando una scelta è obbligata e non ponderata ciò che si realizza è tutt'altro che qualcosa di veramente efficiente e positivo.
Nessuno ha voluto, o potuto, pensare, ad esempio, ad una piattaforma informatica unica per tutti i processi, posto che, pur essendo sotto il profilo procedurale diversi tra loro, hanno, tutti, in comune, tre elementi dai quali non era e non è possibile prescindere:
- il documento informatico, in sostituzione di quello cartaceo;
- la sottoscrizione digitale, in sostituzione di quella tradizionale;
- una procedura informatica con la quale trasferire gli atti dal computer del professionista a quello della cancelleria.
Purtroppo si è verificato l'assurdo; ogni processo telematico ha diverse piattaforme informatiche, regole e specifiche tecniche, modalità di sottoscrizione digitale invio degli atti alla cancelleria telematica,  norme che regolano la notifica in proprio degli atti da parte dei difensori, insomma, una vera e propria Babele; di tale situazione hanno fatto e continuano a fare le spese soprattutto i professionisti ai quali viene chiesto di ricordare, pena in alcuni casi l'inammissibilità o l'improcedibilità, le molteplici e assurde differenze tra le diverse regole dei processi quando si è impegnati in diverse giurisdizioni.
Insomma, il legislatore prima ha costruito e poi (o forse mai) ha progettato.
Quale struttura, così concepita, potrebbe dare garanzie?
2) Diciamo che la vera “rivoluzione” l’ha fatta il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, sancendo l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti monitori e per quelli endoprocedimentali dei giudizi civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, instaurati innanzi ai Tribunali Ordinari dopo il 30 giugno 2014. Ricordo la confusione degli addetti ai lavori sul da farsi, lei è stato un precursore della materia, come l’ha vissuto quel periodo?
Li ricordo molto bene anche io quegli anni e non potrebbe essere diversamente e spiego perché. 
Facevo già parte della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale Forense e, nel 2014 venni chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF), fondazione del Consiglio Nazionale Forense con la quale, grazie al lavoro di tutti i componenti, abbiamo cominciato ad incontrare Colleghe e Colleghi in tutta Italia, dividendoci le diverse tappe che, quasi ogni giorno, ci consentivano di incontrare, formare e, se possibile, incoraggiare centinaia di professionisti, i più terrorizzati dall'incontro (o scontro) dell'informatica nel processo.
3) Oggi, dopo quasi 8 anni dall’entrata in vigore del decreto che ne sancì l’obbligatorietà, cosa sanno gli avvocati di processo telematico? Trova che la categoria sia sufficientemente preparata?
La risposta è no se per categoria intendiamo l'avvocatura tutta; purtroppo non pochi, ma tanti e troppi, sono ancora le Colleghe e i Colleghi che, nonostante siano passati 8 anni, incontrano quasi le medesime difficoltà di allora.
Molti preferiscono chiedere a chi si ritiene sia più bravo, anziché direttamente sciogliere i dubbi conoscendo le norme che legano l'informatica al diritto esponendosi così, ove il suggerimento avuto non sia corretto, a responsabilità deontologiche e professionali.
4) E le Università? Mi spiego meglio: credo che gli avvocati del futuro debbano essere preparati al processo telematico già nel momento in cui intraprendono il percorso accademico. Questa cosa avviene o si potrebbe fare altro? E cosa?
Questa domanda è per me molto stimolante e spero, con la risposta, di non essere frainteso.
Le Università, a mio avviso, hanno e devono continuare ad avere un ruolo fondamentale: formare i futuri avvocati, notai, magistrati, funzionari e devono necessariamente far acquisire qualsiasi competenza, al futuro avvocato, magistrato, notaio o funzionario, in grado di consentirgli di conoscere ogni tipologia di strumento informatico con il quale dovrà confrontarsi nello svolgimento della sua attività.
Oggi è possibile affermare che, quanto alle specifiche competenze informatiche, le facoltà di giurisprudenza mettano a disposizione degli studenti offerte formative complete?
In troppe facoltà l'insegnamento delle nozioni basilari di informatica viene affidata, quasi esclusivamente, alle cattedre di informatica giuridica mentre, mi risulta, che pochissime siano le facoltà nelle quali nei corsi di procedura civile, diritto amministrativo, diritto processuale penale, diritto tributario, i titolari della cattedra spieghino anche le parti relative alla telematizzazione del processo;
pochi sono, al momento, i giovani laureati che, al termine del percorso universitario, frequentando uno studio legale ai fini della pratica forense, già siano in possesso delle nozioni informatiche da applicare ai diversi processi; quanti conoscono, ad esempio, il Codice dell'Amministrazione Digitale, le differenze esistenti tra le diverse tipologie di documenti informatici, il valore, l'efficacia giuridica e la normativa della posta elettronica certificata e della firma digitale? 
E' necessario ed opportuno, sotto tali aspetti, fare di più!
5) Un’ultima domanda su ciò che abbiamo visto succedere da 2 anni a questa parte: che ne pensa delle udienze da remoto?
Fatte le dovute eccezioni per il processo penale ove, la presenza delle parti del processo a mio avviso resta elemento fondamentale e dal quale non è possibile prescindere se non per motivi eccezionali, quale ad esempio, l'emergenza da COVID-19, per gli altri processi sono assolutamente favorevole all'udienza da remoto, nonché alle note di trattazione scritta, soprattutto in relazione a quelle attività da svolgere e per le quali la presenza fisica del difensore in udienza si riduce ad una mera formalità.
Grazie per la sua disponibilità e per le preziose informazioni che ci ha dato! A presto.
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