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3 agosto 2022 Fuori dall'aula
Fuori dall’aula con l’Avv. Andrea Greco
Il “fuori dall'aula” di questo mese si svolge lungo le coste della provincia di Taranto. Protagonista: Andrea Greco, avvocato, nato il 5 giugno 1975. Oltre a svolgere la professione forense, è autore di numerose pubblicazioni su tematiche giuridiche, tra cui “La Giustizia Sportiva nel Calcio” (2012), “La Giustizia Sportiva nel Calcio dopo la Riforma” (2016), “Il Regolamento del Calcio dilettantistico” (2018). 
di La Redazione











                                                                                          Avv. Andrea Greco
, avvocato ed esperto di giustizia sportiva
1. L’Italia è la patria in cui si vive di calcio, ma negli ultimi anni c’è un interesse diffuso per tantissimi altri sport, dal tennis al basket, dal volley maschile e femminile al pugilato, fino ad arrivare al rugby e al padel. Di conseguenza è cresciuto l’interesse anche per la giustizia sportiva, lei crede ci siano anche nuove opportunità di lavoro e di business?
In effetti si tratta di un settore in progressiva espansione perché il diritto sportivo costituisce un banco di prova particolarmente settoriale. 
Intendo dire che un esperto in diritto sportivo ha possibilità professionali concrete sia di tipo prettamente “forensi”, patrocinando dinanzi agli organi di giustizia endofederali (es. Tribunale Federale) ed esofederale (Collegio di Garanzia dello Sport Coni), che a ricoprire ruoli apicali all'interno di società (es. segretario sportivo) ed enti, vista anche la rilevanza della tutela e della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
La necessità di esperti travalica il settore calcio, che certo costituisce un fattore trainante, ma anche gli altri sport riconosciuti dal CONI sono attratti dall'ordinamento sportivo e soggiacciono alle sue regole settoriali sempre più specifiche, soprattutto per prevenire o sanzionare gli illeciti disciplinari.
2. Lei è anche docente di carte federali per la FIGC nei programmi didattici dei Corsi Allenatori di Base Uefa B e, sempre nella F.I.G.C., è arbitro designato nel Collegio Arbitrale presso la L.N.D., tuttavia direi di partire dalle basi, giusto per non dare nulla per scontato: quali sono le fonti del diritto sportivo?
L'ordinamento sportivo è particolarmente complesso perché ogni Federazione e disciplina sportiva associata ha i propri organi di giustizia, disciplinati da Statuti e Regolamenti.
Direi che, restringendo di molto il campo, non si può prescindere da fonti di cruciale rilevanza tra cui annovero il Codice di Giustizia Sportiva, i Principi di Giustizia Sportiva e il Codice di Comportamento sportivo, tutti varati dal CONI.
Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 
Il processo sportivo, infatti, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Per cui anche il diritto sportivo e la sua giustizia godono di una copertura in chiave costituzionale.
3. Ma allora quanto conta conoscere la giurisprudenza prodotta nell’ambito della giustizia sportiva?
Conta tantissimo. Occorre aggiornarsi continuamente sulle pronunce degli organi di giustizia federale che sono quasi quotidiane. Si tratta di una giustizia rapida, ma non sommaria e vede l'applicazione di istituti anche di diritto comune proprio perché ogni procedimento è frutto del giusto processo. Penso, ad esempio, all'applicazione del principio del ne bis in idem, dell'equità, della perentorietà dei termini per esercitare l'azione disciplinare a cui è funzionalmente deputata la Procura Federale.
Non esiste un massimario, per cui occorre scrutinare tutti i settori, anche di sport per così dire “minori” che possono offrire spunti di difesa o argomentativi.
La difficoltà sta soprattutto nell'assenza di una vera e propria banca dati organica da cui trarre la cognizione degli orientamenti, salvo affidarsi per la ricerca ai vari siti istituzionali delle diverse Federazioni che pubblicano di volta in volta (ma non sempre) le motivazioni e i relativi dispositivi.
4. Ma se domani mattina un neo avvocato volesse diventare un “avvocato dello sport”, cosa dovrebbe fare? Sono previsti iter differenti rispetto all’abilitazione “classica”?
Non esiste una abilitazione ad hoc ma, come dicevo, la differenza la fa la preparazione e la passione. Qui la passione diventa abnegazione perché è indirizzata soprattutto all'aggiornamento continuo con l'analisi della giurisprudenza, che per quanto concerne le pronunce di nomofilachia è affidata al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
5. Altra curiosità, un po’ fuori dalla questione giustizia sportiva: per diventare agente sportivo, cosa bisogna fare? Gli avvocati hanno un percorso più veloce, diciamo così, data la loro formazione accademica?
Per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi CONI è necessario effettuare la prova di abilitazione che accerti l'idoneità del candidato. L'esame viene sostenuto presso la sede del CONI e i requisiti sono stabiliti dal bando per ogni sessione. La prova è scritta e orale. Uno degli argomenti della prova di esame ha ad oggetto proprio la Giustizia Sportiva.
Ai sensi degli artt. 1, comma 373, L. n. 205/2017 e 7 del d.P.C.M. 23/3/2018 gli avvocati e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l'esame di abilitazione ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi.
Perfetto, direi che ora è tutto molto più chiaro anche per noi! Grazie per le informazioni e a presto.
Buon lavoro!
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