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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 707
Comparizione personale delle parti

(1)

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha...

Note:
(1)

Gli articoli da 706 a 709 sono stati così sostituiti dagli attuali articoli da 706 a 709 bis, dall'art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta l'articolo precedente:

«707. (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.

«Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

«Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata».

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